Categoria 4-bis
CATEGORIA 4-BIS
Nella sottocategoria 4bis, operativa dal 15 giugno 2018, si devono iscrivere:
- le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'art.1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
I criteri e i requisiti per l'iscrizione sono stati stabiliti dal Comitato nazionale con la delibera n. 2 del 24/4/2018*.
L'iscrizione nella sottocategoria 4bis non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti.
Requisiti e condizioni per l'iscrizione
Le imprese che intendono iscriversi nella sottocategoria 4bis devono:
- essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo come imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10)
- essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), del D.M. 120/2014 (requisiti soggettivi)
- dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate
Le tipologie di rifiuti che le imprese possono trasportare con la sottocategoria 4bis sono previsti all'art. 3 della delibera n. 2 del 24/4/2018.
Il quantitativo annuo di rifiuti che le imprese possono raccogliere e trasportare non deve essere superiore a 400 tonnellate.
Durata dell'iscrizione
L'iscrizione ha validità 5 anni a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione.
*Le Deliberazioni e le Circolari sono consultabili sul sito:
nella Sezione “Normativa/Delibere del Comitato nazionale/Circolari del Comitato nazionale”