ELENCO DEI RACCOMANDATARI MARITTIMI

Le modalitàdi pagamento dei servizi erogati dalla CCIAA di Palermo ed Enna possibili sono 2:
  1. Tramite richiesta del “codice PagoPA”, inviando una mail (no PEC) a attivita.regolamentate@paen.camcom.it contenente i seguenti dati necessari per l’emissione del codice e riferiti al soggetto che presenta l’istanza, :
  • CODICE FISCALE
  • COGNOME E NOME
  • INDIRIZZO
  • EMAIL
  1. Tramite “pagamento spontaneo” al seguente link: https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAAPAEN per gli importi di Euro 10,00 / 31.00 / 77,00:
  • alla voce Applicazioni: “ALBI, RUOLI E REGISTRI”
  • alla voce Oggetto pagamento: “Diritti di segreteria raccomandatari marittimi”
La Tassa di Concessione Governativa continua ad essere pagata mediante bollettino di conto corrente postale (le modalità sono contenute all'interno del modello iscrizione).
 
Istituzione dell'Elenco presso alcune Camere di Commercio
La legge che disciplina a professione di Raccomandatario Marittimo e che ha istituito l'Elenco dei raccomandatari marittimi è la Legge 4 aprile 1977, n. 135, che ha abrogato la legge 29 aprile 1940, n. 496 che aveva istituito l'Elenco degli agenti marittimi autorizzati.
Sono "raccomandatari marittimi" coloro i quali svolgono attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti.
 
La figura del Raccomandatario marittimo
L'agente marittimo è definito "raccomandatario" perché agisce in nome e per conto del suo mandante: armatore, vettore o noleggiatore proprietario del carico.
Il raccomandatario marittimo svolge principalmente le seguenti attività:
  • Assistenza al Comandante della nave nei confronti delle Autorità locali o di terze parti,
  • Ricezione o consegna delle merci,
  • Operazioni di imbarco e sbarco passeggeri,
  • Acquisizione di noli,
  • Conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio di documenti.
Presso le Camere di Commercio delle province dove ha sede, la Direzione marittima esistono gli Elenchi dei raccomandatari marittimi. 
Nell'elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, e i loro institori. 
In quest'ultimo caso la procura institoria può essere conferita e rilasciata da titolari di imprese individuali, amministratori o soci amministratori in possesso dei poteri di firma e legale rappresentanza di società, solo se iscritti in un Elenco dei Raccomandatari Marittimi.
 
Le novità introdotte dal D.lgs. n. 59/2010
Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di recepimento della Direttiva Servizi), al comma 5 dell'articolo 85, ha disposto l'abrogazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, lett. a), c) ed e) della legge n. 135/1977.
In particolare, con l'avvenuta abrogazione delle disposizioni di cui alla lett. c), chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano l'attività di raccomandazione marittima non deve più obbligatoriamente risiedere (o essere domiciliato) nella località in cui esercita la propria attività.
Di conseguenza si è venuto a determinare un ampliamento dell'ambito territoriale precedentemente individuato dalle combinate disposizioni recate dall'art. 6 e dall'articolo 9, lett. c) (ora soppressa) della L. n. 135/1977.
Pertanto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare del 7 maggio 2010, Prot. M_TRA/PORTI/6130, ha ritenuto di precisare che, essendo venuto meno il vincolo della residenza, permangono quindi, ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale entro il quale possono operare i soggetti che svolgono l'attività di cui trattasi, il 1° e il 2° comma dell'art. 6 della L. n. 135/1977, nei quali è previsto che:
  1. un elenco di raccomandatari è istituito presso la Camera di Commercio delle località ove abbia sede una Direzione marittima;
  2. ulteriori elenchi possono essere istituiti presso le Camere di Commercio nel cui ambito territoriale abbia sede un Compartimento marittimo.
La Commissione per la tenuta dell'Elenco ha sede presso la Camera di Commercio e provvede in merito alle richieste di iscrizione, trasferimento o cancellazione; determina inoltre la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'elenco e applica le sanzioni disciplinari (richiamo verbale; ammonimento scritto; censura pubblica; sospensione; radiazione).
Contro le decisioni della Commissione Provinciale è ammesso ricorso alla Commissione Centrale, istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro trenta giorni dalla data della comunicazione all'interessato.
Con decreto del Ministero suddetto vengono inoltre stabilite le tariffe minime e massime, a carattere obbligatorio, dei compensi dovuti ai raccomandatari per le loro prestazioni, nonché la loro periodica revisione.
 
I requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco
Per l’iscrizione nell’Elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  1. Requisiti generali
  • pieno esercizio dei diritti civili,
  • avere conseguito il diploma di scuola media superiore,
  • avere la residenza anagrafica nella località in cui si intende operare,
  • avere la cittadinanza italiana o Unione Europea.
  1. Requisiti morali
  • non trovarsi in stato di fallimento,
  • non avere subito condanne per: delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'amministrazione della giustizia, delitti contro la fede pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, i delitti contro il patrimonio, contrabbando, ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, reati in materia valutaria per i quali la legge commini la pena della reclusionenon essere sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo n. 490 dell'8.8.1994 e alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non trovarsi in stato di fallimento.
  1. Requisiti professionali
  • avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale,
  • superare un esame orale presso la competente commissione. Tale esame tende ad accertare la conoscenza degli usuali documenti del commercio marittimo, delle cognizioni giuridiche attinenti all´esercizio della professione nonché della lingua inglese.
 
Documentazione da presentare per sostenere l'esame.
Per sostenere l'esame è necessario presentare la seguente documentazione:
  1. domanda in bollo da euro 16,00 - utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera di Commercio di competenza - con firma semplice e con allegare una fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore;
  2. dichiarazione sostitutiva (in esenzione dall'imposta di bollo) con la quale il raccomandatario marittimo iscritto in qualsiasi elenco raccomandatari marittimi dichiari che l'aspirante ha svolto almeno due anni di tirocinio professionale;
  3. attestazione del versamento di euro 77,00, per diritti di segreteria, da effettuarsi con modalità “PagoPA”.
 
Documentazione da presentare per l'iscrizione nell'Elenco.
  1. domanda in bollo da euro 16,00 - utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera di Commercio di competenza - con firma semplice e fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
  2. attestazione del versamento di euro 31,00, per diritto di segreteria, da effettuarsi con modalità “PagoPA”;
  3. attestazione del versamento di euro 168,00, di tassa concessione governativa, da effettuarsi nel c/c postale n. 8003 (8904, per la Sicilia), indicando la seguente causale "Tassa di Concessione Governativa per iscrizione nell'Elenco Raccomandatari Marittimi";
  4. documentazione comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione negli importi stabiliti da ogni singola commissione.
 
Deposito cauzionale
Il raccomandatario marittimo è obbligato a costituire un deposito cauzionale, che dovrà essere prestato al momento dell’iscrizione dopo il superamento della prova d’esame, la cui misura è determinata dalla Commissione Camerale di competenza (pari a euro 5.000,00).
Secondo quanto disposto dall'art. 11 della L. n. 135/1977, ottenuto il giudizio favorevole della commissione d'esame, il richiedente dovrà, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento, versare la cauzione di cui all'art. 8, lettera c).
Trascorso tale termine senza che la cauzione sia stata versata, il richiedente decade dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei raccomandatari.
La decadenza è dichiarata dalla commissione.
Il deposito cauzionale, può essere prestato mediante fidejussione bancaria/assicurativa o con deposito in denaro presso gli uffici della Banca d'Italia o presso le rispettive Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.
Attenzione la cauzione stipulata con Agenzie di Assicurazione, ovvero con Istituti di Credito deve contenere la seguente clausola obbligatoria:
“La presente polizza/fideiussione viene rilasciata a garanzia delle obbligazioni, sorte nei confronti dei terzi, derivanti, ai sensi dell’art. 1173 del Codice Civile, dall’esercizio dell’attività di raccomandazione marittima di cui alla Legge 04/04/1977, n. 135, svolta dal Sig. COGNOME NOME, in qualità di CARICA NELL’IMPRESA della DITTA/RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE (codice fiscale) con sede legale in CITTÀ, INDIRIZZO (oppure con sede legale in CITTÀ, INDIRIZZO ed unità locale in CITTÀ, INDIRIZZO).
Questa nostra obbligazione sarà duratura e valida per un anno e si intenderà rinnovata di anno in anno, salvo reciproco diritto di revoca da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza dell’impegno in corso.
Questa Compagnia d’assicurazioni/Istituto di credito prende atto che la liberazione della presente polizza/fideiussione potrà avere luogo, in ogni caso, solamente con provvedimento della Camera di Commercio di Palermo.”
 
Nuova procedura di svincolo delle cauzioni dei Raccomandatari Marittimi
A seguito dell'abrogazione della legge n. 1137/1949, che disponeva l'obbligo per il Raccomandatario Marittimo della pubblicazione su due quotidiani del comunicato di liberazione delle cauzioni di cui all'art. 8, lettera c), della legge 135/1977 in caso di cessazione di attività, alcune Giunte Camerali (la CCIAA di Palermo ed Enna è fra queste) hanno stabilito un procedimento sostitutivo che prevede la pubblicazione, a carico della Camera di Commercio, del comunicato di richiesta di liberazione delle cauzioni nel Sito Internet e nell'Albo Camerale.
Trascorsi quaranta giorni dalla data di pubblicazione, senza che vi siano state opposizioni, e ricevuto il certificato di avvenuta pubblicazione, verrà emanata una determina dirigenziale che disporrà la liberazione della cauzione.
Domande di aggiunta, variazione o cancellazione di titolarità da parte degli iscritti nell'elenco dei raccomandatari marittimi
  1. Domanda, con applicata l’imposta di bollo di 16,00 euro, utilizzando l'apposito modulo. sottoscritta con firma semplice e
  2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore,
  3. attestazione del versamento di euro 10,00, da effettuarsi con modalità “PagoPA”.
 
Documentazione da presentare per la cancellazione dall'elenco
  1. Domanda, con applicata l’imposta di bollo di 16,00 euro, utilizzando l'apposito modulo sottoscritta con firma semplice e fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
Contestualmente alla richiesta di cancellazione può essere inoltrata anche la domanda di svincolo della cauzione.
 
Tabella riepilogativa
COSTO DEI SERVIZI
Diritti di Segreteria
Concessioni Governative
Bollo
Istanza di ammissione agli esami
€ 77,00
 
€ 16,00
Istanza di iscrizione
€ 31,00
€ 168,00
€ 16,00
Istanza per aggiunte e variazioni di titolarità
€ 10,00
 
€ 16,00
Cancellazione dall’Elenco
 
 
€ 16,00
Svincolo polizza
 
 
€ 16,00
Cauzione
Pari a euro 5.000,00
 
Sanzioni
Chiunque eserciti abusivamente l'attività di raccomandatario marittimo è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice Penale (art.19, legge n. 135/77).
Il raccomandatario che venga meno agli obblighi stabiliti dall'art. 4 della Legge n. 135/1977 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 516,00 ad euro 25.822,00.
La condanna comporta la cancellazione dall'Elenco Raccomandatari Marittimi (art.5, commi 1 e 2, legge 135/77).
Chiunque, senza essere iscritto nell'Elenco Raccomandatari Marittimi, svolge in qualsiasi forma attività diretta all'ingaggio per conto di terzi di lavoratori marittimi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (art.5,comma 4, legge 135/77).
 
 
 
 

 

Ultima modifica
Mar 15 Ott, 2024