REGISTRO PROTESTI

L.12/02/1955, n.77 e successive modifiche ed integrazioni - L.18/08/2000, n.235
 
La Camera di Commercio cura la tenuta del Registro informatico dei protesti, ove sono contenuti tutti i protesti levati negli ultimi 5 anni a partire dalla data di pubblicazione sul Registro.
L'art. 3, comma 1 della L. 18 agosto 2000, n. 235, dispone che le Camere di Commercio provvedono esclusivamente alla pubblicazione ufficiale dei protesti mediante il registro informatico e l'aggiornamento avviene attraverso gli elenchi inviati dagli ufficiali levatori o ufficiali giudiziari su supporto cartaceo e floppy o invio telematico.
 
L'art.2 comma 2 della stessa legge, inoltre, riconosce la facoltà agli ufficiali levatori incaricati della levata dei protesti o agli istituti di credito dimostrare di avere agito erroneamente o illegittimamente inviando alla Camera di Commercio formale istanza di rettifica/cancellazione del protesto.
 
COSA FARE
 Cancellazione cambiali/tratte accettate 
Il debitore può chiedere la cancellazione dell'effetto cambiario o vaglia, se il pagamento è avvenuto entro 12 mesi dalla levata del protesto, facendo richiesta tramite il portale di seguito indicato:

Oppure producendo la seguente documentazione in formato cartacea:

  • domanda in bollo,
  • titolo in originale e fotocopia, unitamente alla levata del protesto,
  • dichiarazione liberatoria da parte del creditore con la data dell'effettivo pagamento e l'indicazione del pagamento degli interessi e penalità, con relativa copia del documento di identità,
  • versamento dei diritti di segreteria di € 8,00 per ogni effetto tramite:
  • sistema PagoPA (D.L. 76/2020)
  • Bancomat presso sportello camerale 
  • fotocopia del documento di identità
  • delega (se la domanda viene presentata da un soggetto diverso dell'interessato) con fotocopia del documento di identità del delegato e del delegante.
Il debitore che ha provveduto al pagamento dell'effetto cambiario, oltre un anno dalla data del protesto, può chiedere alla Camera l'annotazione del pagamento, producendo istanza di annotazione con la documentazione prevista per la cancellazione
La legge 235/2000 fa riferimento,unicamente, alla cancellazione dei protesti cambiari(cambiali e vaglia cambiari) escludendo dalla normativa gli assegni bancari.
Tuttavia risulta ammissibile la cancellazione di questi ultimi qualora l'interessato dimostri di avere subito erroneamente o illegittimamente il protesto
La richiesta di cancellazione di un assegno bancario da parte dell'utente può essere inoltrata alla Camera qualora quest'ultimo abbia ottenuto, dal Tribunale di competenza, il provvedimento di riabilitazione(trascorso un anno dall'ultimo protesto).
Analoga istanza va presentata anche per gli effetti cambiari, qualora il pagamento sia avvenuto oltre un anno dalla levata del protesto. 
La Camera di Commercio, prima di procedere alla cancellazione dei protesti, dovrà pubblicare 
sul registro informatico il provvedimento di riabilitazione emesso dal Tribunale per un periodo non inferiore ai dieci giorni. 
Cancellazione a seguito di riabilitazione:
Anche in questo caso l'utenza è tenuta a fare richiesta accedendo al portale di seguito indicato:
Oppure producendo la documentazione cartacea indicata di seguito:
  • domanda in bollo,
  • provvedimento di riabilitazione in copia conforme, 
  • versamento dei diritti di segreteria di € 8,00 per ogni effetto tramite:
  • sistema PagoPA (D.L. 76/2020)
  • Bancomat presso sportello camerale 
  • fotocopia documento di identità dell'interessato
  • delega (se la domanda viene presentata da un soggetto diverso dell'interessato) con fotocopia del documento di identità del delegato e del delegante.
Le suddette istanze vanno presentate alla Camera che ha pubblicato il protesto
 
RIFERIMENTI E CONTATTI
Sede Operativa di Palermo Enna:
Centralino – 091.6050111
Ufficio Protesti – 091.6050399
Ultima modifica
Mer 27 Nov, 2024