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SOPPRESSI ALBI E RUOLI (AGENTI DI COMMERCIO, MEDIATORI, MEDIATORI MARITTIMI, SPEDIZIONIERI)

SOPPRESSI ALBI E RUOLI (AGENTI DI COMMERCIO, MEDIATORI, MEDIATORI MARITTIMI, SPEDIZIONIERI)

 

Avviso per le imprese operanti e gli iscritti al ruolo inattivi

Entro il 30 settembre 2013 (termine prorogato con D.M. Sviluppo Economico del 23/04/2013) è necessario aggiornare la propria posizione mediante presentazione di una richiesta telematica, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività.

Soppressione Ruoli: le novità più importanti

Con la pubblicazione dei Decreti Ministeriali attuativi del 26/10/2011 sono stati definitivamente soppressi i seguenti Ruoli ed elenchi:

  • Ruolo Agenti di Affari in Mediazione;
  • Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio;
  • Elenco interprovinciale degli Spedizionieri;
  • Ruolo dei Mediatori Marittimi (sezione ordinaria).

Dal 12 maggio 2012 le principali novità sono:

  • Rimangono invariati i requisiti professionali e le incompatibilità previsti dalla precedente normativa; tali requisiti dovranno però essere posseduti e dichiarati, oltre che dal titolare e da tutti i legali rappresentanti, anche da coloro che esercitano l’attività a qualsiasi titolo come ad esempio i dipendenti, i preposti e i collaboratori.  
  • Per ogni luogo dove l’impresa esercita l’attività dovrà essere allegata alla denuncia di inizio di attività al REA una SCIA con la nomina di almeno un soggetto in possesso dei requisiti richiesti che, a qualsiasi titolo, esercita l’attività.  
  • Tutte le imprese attive e iscritte nei soppressi ruoli ed elenchi al 11/05/2012 dovranno presentare telematicamente, entro il 12/05/2013, una pratica alla Camera di Commercio dove è ubicata la sede (per i mediatori marittimi la pratica deve essere trasmessa dove viene esercitata l’attività) per aggiornare la posizione del Registro delle Imprese. Dopo tale data alle imprese inadempienti verrà iniziato il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività.  
  • Le persone fisiche iscritte nei soppressi ruoli ed elenchi al 11/05/2012 che non svolgono l’attività presso alcuna impresa possono iscriversi all’apposita sezione del REA fino al 12/05/2013.  
  • L’iscrizione nei soppressi ruoli costituirà un requisito professionale abilitante per l’inizio dell’attività tenendo presente le specificità contenute dalle relative normative.  
  • Le modifiche o le cessazioni dovranno essere dichiarate entro 30 giorni dal loro verificarsi.  
  • I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa, al fine di mantenere i propri requisiti, possono richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell’apposita sezione del REA.

Attenzione:

Le imprese esercenti attività di agente o rappresentante di commercio, iscritte nel registro imprese di Palermo ma non nel relativo ruolo in virtù dell’interpretazione, adottata per un periodo da questo ufficio, secondo la quale la L. 204/85 doveva essere disapplicata in quanto in contrasto con la Direttiva comunitaria 86/653 (Agente libero), devono dimostrare il possesso dei requisiti entro il 12 maggio 2013, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività.

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