Diritto Annuale


Nota M.S.E. n. 172631 del 2.7.2019
AVVISO
da giorno 18.06.2019 il Sito http://dirittoannuale.camcom.it,
ed in particolare la funzione "CALCOLA E PAGA".
Comunicazione n. 2-2019 per le ditte che cessano
Nota M.S.E. n. 38770 del 15.2.2019
Decreto 2.3.2018 incremento 20% per anni 2018 e 2019
Comunicazione per le imprese che denunciano la cancellazione dal Registro delle imprese
Diritto Annuale
http://dirittoannuale.camcom.it
Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese http://www.registroimprese.it , è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento (istituito con Decreto Legge n. 786 del 1981,convertito nella Legge n. 51 del 1982, recepito dall’art. 18 della Legge n. 580 del 1993 e regolamentato dal Decreto del Ministero per le Attività Produttive n. 359/2001). Se l’impresa o la società, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciascuna Camera competente per territorio. La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all’estero e dislocamenti in Italia. Per questi ultimi il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata la sedesecondaria.
Come si paga
Il versamento del diritto va eseguito in unica soluzione, con lo stesso modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi.
Dal primo gennaio 2007, i titolari di partita IVA devono versare esclusivamente il diritto annuale per via telematica con le modalità riportate dal sito dell' Agenzia delle entrate ( voce versamenti F24 online).
Per compilare correttamente il modello F24 occorre indicare, con la massima precisione
nella sezione "Contribuente":
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il codice fiscale ( non la partita Iva)
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i dati anagrafici
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il domicilio fiscale dell'impresa.
e nella sezione "ICI e altri tributi locali":
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il codice ente = sigla provincia della Camera cui il versamento è destinato
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il codice tributo = 3850;
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l'anno di riferimento = annualità che si deve pagare
Il diritto dovuto sia per la sede che per ogni unità locale deve essere arrotondato all'euro secondo il criterio generale.
E' possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati sia per lo stesso diritto annuale sia per altri versamenti (tributi e/o contributi).
Non è possibile compensare né gli interessi, né la sanzione per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.
Chi deve pagare
“Sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell’anno di riferimento”.
Il diritto va versato alla Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha la sede legale o principale.
L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.
L'impresa deve pagare il diritto anche per ogni unità locale, se presente.
Sono obbligate al versamento anche quelle imprese che risultano poste in liquidazione alla data del 1° Gennaio e le imprese che, pur avendo cessato l’attività entro il 31.12 dell’anno precedente, risultano cancellate dal Registro dopo il 30 Gennaio dell’anno in corso.
Nel caso di trasferimento di sede in altra provincia il diritto è dovuto alla Camera di Commercio della provincia in cui era ubicata la sede al 1° Gennaio.
Se l’impresa è stata costituita dopo il 1° Gennaio e, nel corso dello stesso anno, trasferisce la sede in altra provincia, il diritto è dovuto solamente alla Camera di Commercio di prima iscrizione.
L'impresa deve pagare il diritto anche per ogni unità locale, se presente.
Il versamento va fatto a favore della Camera di Commercio della provincia in cui l'unità è ubicata. Le imprese con sede legale all'estero dovranno pagare un diritto per ogni unità locale alla Camera di Commercio della provincia in cui ha sede l'unità locale.
Nel caso di decesso del titolare ( Ditta individuale) il diritto è dovuto dagli eredi sino all’anno del decesso.
Chi non deve pagare il diritto annuale
Non sono obbligati al pagamento del diritto annuale :
- le imprese dichiarate fallite o messe in liquidazione coatta amministrativa nell’anno solare precedente (salvo autorizzazione alla prosecuzione dell’attività o esercizio provvisorio);
- le imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 Dicembre, purché la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia stata presentata entro il 30 Gennaio dell’anno successivo;
- le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 Dicembre, purché la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia stata presentata entro il 30 Gennaio dell’anno successivo;
- le società cooperative che ricadono nell’ipotesi di cui all’art. 2544 c.c., a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento di scioglimento da parte dell’Autorità Governativa;
- le società di persone ed i consorzi che siano sciolti senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2017 e abbiano presentato domanda di cancellazione dal Registro imprese entro il 30 gennaio 2018.
Ravvedimento operoso
Qualora la violazione non sia stata già contestata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa può usufruire del ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta al 6% entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento del diritto.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
Per calcolare e pagare il diritto annuale 2018 con il ravvedimento: https://dirittoannuale.camcom.it
Informative Anno 2019 - Palermo
INFORMATIVA DIRITTO ANNUALE 2019 - SEZ. SPECIALE PALERMO
INFORMATIVA DIRITTO ANNUALE 2019 - SEZ.ORDINARIA PALERMO
Informative Anno 2019 - Enna
INFORMATIVA DIRITTO ANNUALE 2019 - SEZ. SPECIALE ENNA
INFORMATIVA DIRITTO ANNUALE 2019 - SEZ.ORDINARIA ENNA
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE
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D.M. n. 359 del 2001;
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Circolare MAP n. 3520 del 24.7.2001;
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D.M. n. 54 del 27.1.2005;
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Delibera di Giunta n. 97 del 5.10.2005 (regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio);
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Circolare M.S.E. n. 19230 del 3.3.2009;
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Circolare M.S.E. n. 172574 del 22.10.2013 (recepimento della Circ. Agenzia Entrate n. 27/E del 2.8.2013);
UFFICIO DIRITTO ANNUALE PALERMO
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pomeriggio:mercoledì (dalle ore 15,00 alle ore 17,30)
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