Oneri informativi per cittadini e imprese
Non sono stati introdotti dall'Ente nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese.
Per tutti gli obblighi già esistenti si rimanda alle singole sezioni del presente sito.
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Art. 34, d.lgs. n. 33/2013
Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti
- Denominazione dell’obbligo
Sintesi del contenuto: Il diritto annuale è dovuto ad ogni singola Camera di commercio da ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel (REA) Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative
Riferimenti normativi e importi:
- Denominazione dell’obbligo: Alternanza scuola-lavoro
Sintesi del contenuto: A decorrere dal 21 ottobre 2015, le imprese che intendono iscriversi nella sezione speciale dell’alternanza scuola-lavoro sono tenute a presentare, esclusivamente per via telematica seguendo le istruzioni della sezione speciale "Alternanza scuola-lavoro" e allegando il modello di autocertificazione delle informazioni da comunicare al Registro Imprese per l'iscrizione nella sezione speciale "Alternanza scuola-lavoro".
Riferimenti normativi:
L’art. 1 comma 41 della L. 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (c.d. Buona scuola), pubblicata in G.U. n.162 del 15-7-2015, ha previsto l’istituzione del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro
- Denominazione dell’obbligo: Obbligo di fatturazione elettronica
Sintesi del contenuto: Dal 6 giugno 2015 - Obbligo di fatturazione elettronica per tutti gli altri Enti di livello Nazionale comprese le Camere di Commercio. Oltre la date indicata le PP.AA. interessate non potranno più accettare fatture in formato cartaceo
Riferimenti normativi:
- Art. 1 della Legge n. 244 del 24/12/2007 per come modificato dall'art. 10 del D.L. n. 201 del 06/12/2011;
- D.M. n. 55 del 03/04/2013
Link alla sezione contenente le informazioni sull’adempimento e sul procedimento: https://fattura-pa.infocamere.it/fpmi/service?cb=CS
- Denominazione dell’obbligo: Obbligo di deposito della nota integrativa in formato XBRL
Bilanci ed Elenco Soci
I bilanci d'esercizio e l'elenco annuale soci devono essere depositati, entro 30 giorni dall'approvazione, al Registro Imprese attraverso:
- il servizio bilanci online (non utilizzabile dalle società che hanno la necessità di depositare un elenco soci aggiornato)
- il software FedraPlus per la preparazione della pratica e il software Tyco (scaricabile da WebTelemaco, selezionando la scheda "Bilanci" e la voce "Bilanci Fedra") per la sua spedizione.
Il deposito del bilancio non deve essere trasmesso con la ComUnica ad eccezione del deposito del bilancio finale di liquidazione che rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.Per la corretta predisposizione della pratica di deposito del bilancio e dell'elenco soci: -
Da sapereDal 01/03/2019 la versione di tassonomia "2018-11-04", deve essere utilizzata obbligatoriamente per gli esercizi chiusi dal 31/12/2018.I consorzi e i contratti di rete con soggettività giuridica che chiudono l'esercizio il 31.12.2018, devono depositare la situazione patrimoniale entro il 28 febbraio 2019 e potranno utilizzare, fino a tale data, la precedente tassonomia 2017-07-06 o, facoltativamente, la nuova tassonomia 2018-11-04.Di seguito si indica la tassonomia da utilizzare in funzione della data di inizio e fine esercizio:Esercizio chiuso dal 31/12/2018
- versione 2018-11-04
Inizio esercizio dal 1/1/2016 o successivo ma chiuso prima del 31/12/2018
- versione 2018-11-04
- versione 2017-07-06
Inizio esercizio antecedente al 01/01/2016:
- versione 2015-12-14 o successive.
Le precedenti versioni sono state definitivamente dismesse.
- Obbligo di deposito del bilancio sociale per le cooperative sociali e i relativi consorzi
Il D. Lgs. 112/2017 in vigore dal 03/08/2017 ha stabilito che (art. 1 c. 4) "le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla Legge 381/91, acquisiscano di diritto la qualifica di impresa sociale" e ha nel contempo previsto (art. 9 c. 2) che l'impresa sociale debba "… depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali…". Pur avendo il Ministero del lavoro ipotizzato per le cooperative sociali una possibile deroga all'imperatività di tale prescrizione, nelle more dell'emanazione delle nuove linee guida per la redazione del bilancio sociale, volte meramente a riformularne il contenuto, si ritiene che sia ad oggi già vigente l'obbligo - e non la mera facoltà - per tutte le cooperative sociali e loro consorzi, indipendentemente dall'iscrizione delle stesse all'Albo regionale delle cooperative sociali, di effettuare il deposito del bilancio sociale, in ossequio a quanto prescritto dalla norma sopravvenuta, secondo le indicazioni operative fornite con D.M. del 24 gennaio 2008.
Pertanto tali società, che precedentemente depositavano il bilancio sociale solo se iscritte nel relativo albo regionale e secondo la specifica normativa da ciascuna regione dettata, devono ora effettuare tale adempimento indipendentemente dall'iscrizione all'Albo regionale e tassativamente entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio stesso.
In questa fase transitoria, in deroga a quanto previsto dal D.M. del 24 gennaio 2008, le cooperative sociali e i loro consorzi non sono, però, obbligate ad approvare il bilancio sociale congiuntamente a quello di esercizio, potendosi, quindi, avere due verbalizzazioni anche temporalmente distinte.
Pertanto tali società, che precedentemente depositavano il bilancio sociale solo se iscritte nel relativo albo regionale e secondo la specifica normativa da ciascuna regione dettata, devono ora effettuare tale adempimento indipendentemente dall'iscrizione all'Albo regionale e tassativamente entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio stesso.
In questa fase transitoria, in deroga a quanto previsto dal D.M. del 24 gennaio 2008, le cooperative sociali e i loro consorzi non sono, però, obbligate ad approvare il bilancio sociale congiuntamente a quello di esercizio, potendosi, quindi, avere due verbalizzazioni anche temporalmente distinte.
Prassi corrette ed errori più frequenti nelle pratiche telematiche di deposito di bilancio. 2019
- Denominazione dell’obbligo: Contratto di rete redatto in conformità al modello standard tipizzato previsto dall’art. 3 comma 4-ter del D.L. 5/2009
Il contratto di rete
Il contratto di rete è l'accordo che formalizza una rete di imprese.
Attraverso il contratto di rete due o più imprenditori si impegnano a collaborare stabilendo un programma comune. Si tratta di un modello contrattuale flessibile, che lascia ampio spazio all'autonomia delle parti.
Procedura semplificata
È possibile stipulare un contratto di rete con procedura semplificata attraverso il modello standard tipizzato (D.M. n.122/2014), avvalendosi del servizio online gratuito sulla piattaforma contratti di rete di Infocamere. Occorre essere in possesso di firma digitale.
- Denominazione dell’obbligo: Imposta di bollo e diritti di segreteria su atto di cessione quote di Srl start-up innovativa
Sintesi del contenuto: L’atto di cessione di quote di Srl iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese in qualità di start-up innovativa è da considerarsi soggetto ad imposta di bollo.
Riferimenti normativi:
- Circolare Agenzia delle entrate 16/E del 11.06.2014
- Circolare MISE n. 3677/C del 20.01.2015